LO STATUTO DI UNA SOCIETA’ SPORTIVA

La Riforma dello Sport ha introdotto l’obbligo di modificare lo statuto sociale di Associazioni e Società sportive dilettantistiche. L’art 7 del Dlgs n 36 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. 

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

  • a) la denominazione;
  • b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
  • e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;
  • f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.